1. Modifiche alle Detrazioni Fiscali Risparmio Energetico e Ristrutturazione Edilizia
1.1. Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica
1.1.1. Mappa Online Completa sulle Detrazioni Fiscali 65% Aggiornata al 10 novembre 2013
1.1.2. La detrazione del 55% è stata elevata al 65% Sintesi aggiornamenti:
1.1.2.1. Interventi interessati
1.1.2.1.1. Interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti
1.1.2.1.2. Interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali, finestre comprensive di infissi
1.1.2.1.3. Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università
1.1.2.1.4. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione
1.1.2.1.5. Interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia
1.1.2.1.6. Interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria
1.1.2.1.7. L’articolo 15 del presente decreto prevede inoltre incentivi per nuovi interventi finalizzati all’efficienza energetica tra cui schermature solari, micro-cogenerazione e micro-trigenerazione.
1.1.2.2. Decorrenza della detrazione
1.1.2.2.1. - Edifici - Unità immobiliari
1.1.2.2.2. - Parti comuni degli edifici condominiali - Tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio
1.1.2.3. Fruizione della detrazione
1.1.2.3.1. La detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo
1.2. Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione ed efficienza energetica e idrica
1.2.1. La detrazione del 50% è stata prorogata fino al 31 dicembre 2014
1.2.2. Limite di spesa
1.2.2.1. Fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare
1.2.3. Interventi interessati
1.2.3.1. Interventi di manutenzione ordinaria
1.2.3.1.1. Gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti
1.2.3.1.2. Solo per le parti comuni di edifici residenziali. La detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota millesimale
1.2.3.2. Interventi di manutenzione straordinaria
1.2.3.2.1. Le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonchè per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso
1.2.3.3. Interventi di restauro e di risanamento conservativo
1.2.3.3.1. Gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita' mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio
1.2.3.4. Interventi di ristrutturazione edilizia
1.2.3.4.1. Gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente
1.2.3.5. Adeguamento antisismico e messa in sicurezza di edifici esistenti
1.2.3.5.1. Misure antisismiche in zone ad alta pericolosità - dal 4 agosto 2013 al 31 dicembre 2013 - detrazione del 65% - importo complessivo massimo = 96.000 euro per unità immobiliare - la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo
1.2.3.6. Incremento dell'efficienza idrica
1.2.3.6.1. Impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall'Organizzazione mondiale della sanità o da norme vigenti, ovvero dove i sindaci o altre autorità locali sono stati costretti ad adottare misure di precauzione o di divieto dell'uso dell'acqua per i diversi impieghi
1.2.3.7. Interventi di bonifica dall'amianto
1.3. Detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili
1.3.1. Detrazione del 50% per le spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2014
1.3.2. Presupposti per le agevolazioni
1.3.2.1. Il principale presupposto per avere la detrazione è l’effettuazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici residenziali
1.3.2.1.1. Interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, effettuati sia sulle parti comuni di edificio residenziale sia sulle singole unità immobiliari residenziali
1.3.2.1.2. Interventi di manutenzione ordinaria, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale
1.3.2.1.3. Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se non rientranti nelle categorie precedenti e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza
1.3.2.1.4. Interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che entro sei mesi dal termine dei lavori vendono o assegnano l’immobile
1.3.2.2. - E' indispensabile che la data di inizio lavori sia anteriore a quella in cui sono sostenute le spese - Non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione
1.3.3. Per quali acquisti?
1.3.3.1. Mobili nuovi
1.3.3.1.1. Tra questi, letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione
1.3.3.1.2. E’ escluso l’acquisto di porte, pavimentazioni (per esempio, il parquet), tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo
1.3.3.2. Grandi elettrodomestici nuovi
1.3.3.2.1. Per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica: di classe energetica non inferiore alla A+ (A per i forni)
1.3.3.2.2. Per gli elettrodomestici che sono sprovvisti di etichetta energetica, l’acquisto è agevolato solo se per essi non è ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica
1.3.3.3. Note
1.3.3.3.1. Tra le spese da portare in detrazione si possono includere quelle di trasporto e di montaggio dei beni acquistati
1.3.3.3.2. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se i beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso dello stesso immobile oggetto di intervento edilizio
1.3.4. Importo detraibile
1.3.4.1. La detrazione spettante, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, deve essere calcolata sull’importo massimo di 10.000 euro (riferito, complessivamente, alle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici)
2. Certificazione Energetica e Modifiche al Decreto Legislativo n.192 del 19 agosto 2005 e ss.mm. Contiene aggiornamenti DL Destinazione Italia e DL Milleproroghe
2.1. Mappa Completa sulla Certificazione Energetica degli Edifici
2.2. Ambito di Intervento
2.2.1. In base all'Art. 3 comma 3 del D.L. 19 agosto 2005, n.192 sono escluse dall'applicazione del presente decreto le seguenti categorie di edifici
2.2.1.1. Gli edifici ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il codice dei BENI CULTURALI e DEL PAESAGGIO, solo nel caso in cui, previo giudizio dell'autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il rispetto delle prescrizioni implichi un'alterazione sostanziale del loro carattere o aspetto, con particolare riferimento ai profili storici, artistici e paesaggistici
2.2.1.1.1. Il presente decreto si applica limitatamente alle disposizioni concernenti: a) l'APE b) l'esercizio, la manutenzione e le ispezioni degli impianti
2.2.1.2. Gli edifici INDUSTRIALI e ARTIGIANALI quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando refluienergetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili
2.2.1.3. Gli edifici RURALI non residenziali sprovvisti di impianti di climatizzazione
2.2.1.4. I FABBRICATI ISOLATI con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati
2.2.1.5. Gli edifici che risultano non compresi nelle categorie di edifici classificati sulla base della destinazione d'uso di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, il cui utilizzo standard non prevede l'installazione e l'impiego di sistemi tecnici di climatizzazione, quali box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. Il presente decreto si applica limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purchè scorporabili ai fini della valutazione di efficienza energetica
2.2.1.6. Gli edifici adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose
2.3. L'APE (attestato di prestazione energetica dell'edificio) sostituisce l'ACE (attestato di certificazione energetica) Art. 6 DLgs 192/05 CONTIENE DL Destinazione Italia e DL Milleproroghe
2.3.1. DEFINIZIONE
2.3.1.1. ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELL'EDIFICIO: documento, redatto nel rispetto delle norme contenute nel presente decreto e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica. (Art.2 comma 1-bis)
2.3.2. Rilascio e Affissione APE CONTIENE DL Destinazione Italia e DL Milleproroghe
2.3.2.1. Approfondimenti sulla certificazione energetica degli edifici
2.3.2.2. L'APE è obbligatorio per edifici o unità immobiliari costruiti, venduti o locati ad un nuovo locatario. L'APE può riferirsi a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio.
2.3.2.2.1. Nuova Costruzione
2.3.2.2.2. Vendita e Locazione CONTIENE DL Destinazione Italia e DL MIlleproroghe
2.3.2.2.3. L'APE riferita a più unità immobiliari può essere prodotta qualora esse abbiano la stessa destinazione d'uso, la medesima situazione al contorno, il medesimo orientamento e la medesima geometria e siano servite, qualora presente, dal medesimo impianto termico destinato alla climatizzazione invernale e, qualora presente, dal medesimo sistema di climatizzazione estiva.
2.3.2.2.4. Aggiornamenti alla luce delle ultime disposizione legislative: DL Destinazione Italia DL Milleproroghe
2.3.2.2.5. Contratti immobiliari e APE, il chiarimento del Governo
2.3.2.2.6. APE: Obblighi allegazione ai contratti
2.3.2.3. L'APE è obbligatorio per edifici utilizzati da pubbliche amministrazioni e aperti al pubblico con superficie utile totale superiore a 500 mq
2.3.2.3.1. A partire dal 9 luglio 2015, la soglia di 500 mq , è abbassata a 250 mq.
2.3.2.3.2. Ove l'edificio non ne sia già dotato, è fatto obbligo al proprietario o al soggetto responsabile della gestione, di produrre l'APE e di affiggere l'attestato di prestazione energetica con evidenza all'ingresso dell'edificio stesso o in altro luogo chiaramente visibile al pubblico. Per gli edifici scolastici tali obblighi ricadono sugli enti proprietari di cui all'articolo 3 della legge 11 gennaio 1996, n. 23
2.3.2.3.3. Tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli IMPIANTI TERMICI o di CLIMATIZZAZIONE degli edifici pubblici, o nei quali figura come committente un soggetto pubblico, devono prevedere la predisposizione dell'attestato di prestazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati
2.3.2.4. APE obbligatorio per le ristrutturazioni importanti e i nuovi edifici
2.3.3. VALIDITA' APE (Con e senza libretto di impianto)
2.3.3.1. L'APE ha una validità temporale massima di DIECI ANNI a partire dal suo rilascio ed è aggiornato a ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare
2.3.3.2. La validità temporale massima è subordinata al rispetto delle prescrizioni per le operazioni di controllo di efficienza energetica dei sistemi tecnici dell'edificio, in particolare per gli impianti termici, comprese le eventuali necessità di adeguamento
2.3.3.2.1. Nel caso di mancato rispetto di dette disposizioni, l'APE decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata per le operazioni di controllo di efficienza
2.3.3.2.2. Per agevolare le operazioni di controllo, vengono allegati all'APE i libretti d'impianto, in originale o in copia
2.3.4. VALIDITA' VECCHIO ACE
2.3.4.1. L'obbligo di dotare l'edificio di un APE viene meno ove sia già disponibile un attestato in corso di validità, rilasciato conformemente alla direttiva 2002/91/CE
2.3.5. CONTENUTI
2.3.5.1. L'APE comprende tutti i dati relativi all'efficienza energetica dell'edificio che consentano ai cittadini di valutare e confrontare edifici diversi. Tra tali dati sono obbligatori:
2.3.5.1.1. La prestazione energetica globale dell'edificio sia in termini di energia primaria totale che di energia primaria non rinnovabile, attraverso i rispettivi indici
2.3.5.1.2. La classe energetica determinata attraverso l'indice di prestazione energetica globale dell'edificio, espressa in energia primaria non rinnovabile
2.3.5.1.3. La qualità energetica del fabbricato a contenere i consumi energetici per il riscaldamento e il raffrescamento, attraverso gli indici di prestazione termica utile per la climatizzazione invernale ed estiva dell'edificio
2.3.5.1.4. I valori di riferimento, quali i requisiti minimi di efficienza energetica vigenti a norma di legge
2.3.5.1.5. Le emissioni di anidride carbonica
2.3.5.1.6. L'energia esportata
2.3.5.1.7. Le raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio con le proposte degli interventi più significativi ed economicamente convenienti, separando la previsione di interventi di ristrutturazione importanti da quelli di riqualificazione energetica
2.3.5.1.8. Le informazioni correlate al miglioramento della prestazione energetica, quali diagnosi e incentivi di carattere finanziario
2.3.6. [VIDEO] Delucidazioni sugli aggiornamenti DL Destinazione Italia
2.4. AQE (attestato di qualificazione energetica)
2.4.1. L'attestato di qualificazione energetica (AQE), al di fuori di quanto previsto all'articolo 8, comma 2, è facoltativo ed è predisposto al fine di semplificare il successivo rilascio dell'attestato di prestazione energetica (APE)
2.4.1.1. Art. 8 comma 2 La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica, nonchè l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio (AQE) come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata
2.4.2. L'AQE comprende anche l'indicazione di possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche e la classe di appartenenza dell'edificio, o dell'unità immobiliare, in relazione al sistema di certificazione energetica in vigore, nonchè i possibili passaggi di classe a seguito della eventuale realizzazione degli interventi stessi
2.4.2.1. Attestato di Prestazione Energetica: Calcolo Interventi Migliorativi con ReGreeN
2.4.3. L'estensore provvede ad evidenziare opportunamente sul frontespizio del documento che il medesimo non costituisce attestato di prestazione energetica dell'edificio, ai sensi del presente decreto, nonchè, nel sottoscriverlo, quale è od è stato il suo ruolo con riferimento all'edificio medesimo
2.5. Edificio ad Energia Quasi Zero
2.5.1. DEFINIZIONE
2.5.1.1. EDIFICIO AD ENERGIA QUASI ZERO: edificio ad altissima prestazione energetica, calcolata conformemente alle disposizioni del presente decreto, che rispetta i requisiti definiti al decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ
2.5.1.1.1. Progettare Edifici ad Energia Quasi Zero: Passivhaus vs Edifici a Energia Zero (Net-Zero Energy Buildings)
2.5.2. AMBITO DI APPLICAZIONE
2.5.2.1. A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero.
2.5.2.1.1. Dal 1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione
2.5.3. PIANO D'AZIONE
2.5.3.1. Entro il 30 giugno 2014 con decreto del Ministro dello sviluppo economico (...) è definito il Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero. Tale Piano, che può includere obiettivi differenziati per tipologia edilizia, è trasmesso alla Commissione europea
2.5.3.2. Il Piano d'azione comprende, tra l'altro, i seguenti elementi
2.5.3.2.1. L'applicazione della definizione di edifici a energia quasi zero alle diverse tipologie di edifici e indicatori numerici del consumo di energia primaria, espresso in kWh/m2anno
2.5.3.2.2. Le politiche e le misure finanziarie o di altro tipo previste per promuovere gli edifici a energia quasi zero, comprese le informazioni relative alle misure nazionali previste per l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, in attuazione della direttiva 2009/28/CE, tenendo conto dell'esigenza prioritaria di contenere il consumo del territorio
2.5.3.2.3. L' individuazione, sulla base dell'analisi costi-benefici sul costo di vita economico, di casi specifici per i quali non si applica la disciplina dell'edificio ad energia quasi zero
2.5.3.2.4. Gli obiettivi intermedi di miglioramento della prestazione energetica degli edifici di nuova costruzione entro il 2015, in funzione dell'attuazione della disciplina dell'edificio ad energia quasi zero
2.6. Norme Transitorie
2.6.1. Le metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici del DPR 2 aprile 2009, n. 59, predisposte in conformita' alle norme EN a supporto delle direttive 2002/91/CE e 2010/31/UE, sono quelle di seguito elencate
2.6.1.1. Raccomandazione CTI 14/2013 "Prestazioni energetiche degli edifici - Determinazione dell'energia primaria e della prestazione energetica EP per la classificazione dell'edificio", o normativa UNI equivalente e successive norme tecniche che ne conseguono
2.6.1.2. UNI/TS 11300 - 1 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 1: Determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale
2.6.1.3. UNI/TS 11300 - 2 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 2: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale, per la produzione di acqua calda sanitaria, la ventilazione e l'illuminazione
2.6.1.4. UNI/TS 11300 - 3 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 3: Determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione estiva
2.6.1.5. UNI/TS 11300 - 4 Prestazioni energetiche degli edifici - Parte 4: Utilizzo di energie rinnovabili e di altri metodi di generazione per riscaldamento di ambienti e preparazione acqua calda sanitaria
2.6.1.6. UNI EN 15193 - Prestazione energetica degli edifici - Requisiti energetici per illuminazione
2.7. Sanzioni CONTIENE DL Destinazione Italia
2.7.1. Il direttore dei lavori che omette di presentare al comune l'asseverazione di conformita' delle opere e l'attestato di qualificazione energetica, di cui all'articolo 8, comma 2, prima del rilascio del certificato di agibilità, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro
2.7.1.1. Il comune che applica la sanzione deve darne comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente per i provvedimenti disciplinari conseguenti
2.7.1.2. D.L. 19 agosto 2005, n. 192 Art. 8 comma 2 La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti ed alla relazione tecnica, nonchè l'attestato di qualificazione energetica dell'edificio (AQE) come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori senza alcun onere aggiuntivo per il committente. La dichiarazione di fine lavori è inefficace a qualsiasi titolo se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata
2.7.2. Il proprietario o il conduttore dell'unità immobiliare, l'amministratore del condominio, o l'eventuale terzo che se ne è assunta la responsabilità, qualora non provveda alle operazioni di controllo e manutenzione degli impianti di climatizzazione secondo quanto stabilito dall'articolo 7, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro
2.7.2.1. D.L. 19 agosto 2005, n.192 Art. 7 comma 1 Il proprietario, il conduttore, l'amministratore di condominio, o per essi un terzo, che se ne assume la responsabilità, mantiene in esercizio gli impianti e provvede affinché siano eseguite le operazioni di controllo e di manutenzione secondo le prescrizioni della normativa vigente
2.7.3. L'operatore incaricato del controllo e manutenzione, che non provvede a redigere e sottoscrivere il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 1000 euro e non superiore a 6000 euro
2.7.3.1. L'ente locale o la regione competente in materia di controlli, che applica la sanzione comunica alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di appartenenza per i provvedimenti disciplinari conseguenti
2.7.3.2. D.L. 19 agosto 2005, n. 192 Art. 7 comma 2 L'operatore incaricato del controllo e della manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva, esegue dette attività a regola d'arte, nel rispetto della normativa vigente. L'operatore, al termine delle medesime operazioni, ha l'obbligo di redigere e sottoscrivere un rapporto di controllo tecnico conformemente ai modelli previsti dalle norme del presente decreto e dalle norme di attuazione, in relazione alle tipologie e potenzialità dell'impianto, da rilasciare al soggetto di cui al comma 1 (proprietario, conduttore, amministratore di condominio o per essi terzo che se ne assume la responsabilità) che ne sottoscrive copia per ricevuta e presa visione
2.7.4. In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici di nuova costruzione e quelli sottoposti a ristrutturazioni importanti, il costruttore o il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro
2.7.5. VECCHIO In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di vendita il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 3000 euro e non superiore a 18000 euro
2.7.5.1. NUOVO In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. Aggiornamento DECRETO-LEGGE "Destinazione Italia" 23 dicembre 2013, n. 145 Art.1 comma 7
2.7.6. VECCHIO In caso di violazione dell'obbligo di dotare di un attestato di prestazione energetica gli edifici o le unità immobiliari nel caso di nuovo contratto di locazione il proprietario è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 300 euro e non superiore a 1800 euro
2.7.6.1. NUOVO In caso di omessa dichiarazione o allegazione, se dovuta, le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000. La sanzione è da euro 1.000 a euro 4.000 per i contratti di locazione di singole unità immobiliari e, se la durata della locazione non eccede i tre anni, essa è ridotta alla metà. Aggiornamento DECRETO-LEGGE "Destinazione Italia" 23 dicembre 2013, n. 145 Art. 1 comma 7
2.7.7. In caso di violazione dell'obbligo di riportare i parametri energetici nell'annuncio di offerta di vendita o locazione il responsabile dell'annuncio (si applica anche agli agenti immobiliari ) è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 euro e non superiore a 3000 euro
2.7.8. Il professionista qualificato che rilascia la relazione tecnica o l'APE compilata senza il rispetto degli schemi e delle modalità stabilite nel presente decreto, è punito con una sanzione amministrativa non inferiore a 700 euro e non superiore a 4200 euro
2.7.8.1. L'ente locale e la regione o la provincia autonoma, che applicano le sanzioni secondo le rispettive competenze, danno comunicazione ai relativi ordini o collegi professionali per i provvedimenti disciplinari conseguenti
2.7.9. NUOVO L'accertamento e la contestazione della violazione sono svolti dalla Guardia di Finanza o, all'atto della registrazione di uno dei contratti previsti dal presente comma, dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'ulteriore corso del procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Aggiornamento DECRETO- LEGGE "Destinazione Italia" 23 dicembre 2013, n. 145 Art.1 comma 7
2.8. Guida del Notariato alla Certificazione Energetica degli Edifici - 2014
3. Ambito di Applicazione del DL 63/2013
3.1. Ai sensi dell’articolo 17 (come modificato dalla legge di conversione del DL n. 63/2013) le disposizioni del D.lgs. 192/2005 (e s.m.i.) si applicano alle Regioni e alle Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2010/31/UE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma
3.1.1. Il Ministero dello Sviluppo Economico con nota 16416 del 7 agosto 2013 scorso ha affermato che fino all'emanazione dei decreti attuativi previsti dal DL n. 63/2013, nelle Regioni che hanno emanato proprie disposizioni in attuazione della direttiva 2002/91/CE continueranno ad applicarsi le metodologie di calcolo per l'APE adottate fino all’emanazione dei decreti suddetti o delle nuove disposizioni regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE
3.2. Certificazione energetica a livello regionale: tutta la legislazione
4. Qualificazione degli Installatori degli Impianti a Fonti Rinnovabili
4.1. I commi 1 e 2 dell'art. 15 del Decreto Legislativo 28 del 3 marzo 2011 sono sostituiti dai seguenti:
4.2. La qualifica professionale per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), b), c) o d) dell'art. 4, comma 1, del DM 37 del 22 gennaio 2008.
4.3. Programma di formazione
4.3.1. Entro il 31 dicembre 2013
4.3.2. Le regioni e le province autonome attivano un programma di formazione per gli installatori di impianti a fonti rinnovabili o procedono al riconoscimento di fornitori di formazione
4.3.2.1. Le regioni e province autonome possono riconoscere ai soggetti partecipanti aicorsi di formazione crediti formativi per i periodi di prestazione lavorativa e di collaborazione tecnica continuativa svolti presso imprese del settore
5. Requisiti degli Impianti Termici
5.1. Installati successivamente al 31 agosto 2013
5.2. Gli impianti termici devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente
5.2.1. Deroghe
5.2.1.1. E' possibile derogare nei casi in cui:
5.2.1.2. Si procede, anche nell'ambito di una riqualificazione energetica dell'impianto termico, alla sostituzione di generatori di calore individuali che risultano installati in data antecedente al 31 agosto 2013, con scarico a parete o in canna collettiva ramificata
5.2.1.3. L'adempimento risulta incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale
5.2.1.4. Il progettista attesta e assevera l'impossibilità tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto
5.2.1.5. In caso di deroga è obbligatorio installare generatori di calore a gas che, per valori di prestazione energetica e di emissioni, appartengono alle classi 4 e 5 previste dalle norme UNI EN 297, UNI EN 483 e UNI EN 15502, e posizionare i terminali di tiraggio in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129, e successive integrazioni