Ing Prisinzano- ACCA - DOMANDE e RISPOSTEda enrico rovere
1. Cappotto per negozi - Condominio costituito da due negozi e piano terra e tre appartamenti dotati di impianto autonomo posso fare cappotto anche per le parti comuni relativi ai negozi?
1.1. Si può fare e tutti possono detrarre ovviamente anche i negozi devono essere riscaldati e possono detrarre se l'incidenza del residenziale è maggiore del 50% se è inferiore no.
2. Edificio condominiale sottoposto al vincolo dei beni culturali o qualsiasi altro vincolo è possibile intervenire sulle parti private senza intervenire sulle parti comuni e questo lo prevede proprio la legge 77. In tal caso l'ape convenzionale per il salto di due classi doveva essere fatto per la singola unità su cui intervengo o per l'intero edificio? sembra difficile riuscire a saltare due classi per l'intero edificio se accedo solo con una unità immobiliare?
2.1. Intanto però preciso una cosa. Quando si è di fronte a un edificio vincolato io ho due possibilità di interventi trainanti che riguardano, il primo l'involucro il secondo l'impianto centralizzato. Se l'impianto è centralizzato francamente particolari motivi per non intervenire non ce ne sarebbe. Quando si tratta invece dell’ involucro bisogna stare attenti a una cosa Se ho vincolata la facciata principale che è prospiciente una strada pubblica e quella nessuno la può toccare però ciò non significa che automaticamente sono svincolato da tutto e vado a fare gli interventi trainati. A mio avviso bisogna andare a verificare se sulle restanti parti confinanti per esempio con cortile interno cavedi anche la parte del tetto e così via, si raggiunge il 25%. S questo se è possibile allora prima bisogna fare comunque quell' intervento. ( non concordo con questa risposta) Nel caso che ciò sia impossibile quindi che ci siano impianti autonomi, superficie vincolata che impedisce il raggiungimento del 25% della superficie disperdente allora che cosa succede. Se l'intervento viene fatto su tutte le unità immobiliari allora potrei anche continuare a considerare l’edificio come se fosse l'unica entità. Diversamente è più semplice procedere per singola unità immobiliare come se fosse una singola unità immobiliare assimilata. Attenzione siamo in presenza di impianto autonomo. Con centralizzato è un altra cosa. Immaginavo anche vincoli paesaggistici dove di fatto si potrebbe intervenire sulle facciate ma è necessaria un'autorizzazione paesaggistica. Io credo che scopo del legislatore c'è stato quello di accelerare se conosciamo bene i tempi per ottenere un'autorizzazione paesaggistica. Ci possono essere anche impedimenti di natura derivanti da regolamenti comunali. Quindi lo scopo è quello di accelerare i lavori su questi immobili per non creare poi delle discriminazioni su alcuni immobili si ed altri no. Però mi sembra molto chiaro molto interessante questo chiarimento.
3. Ampliamento e superficie - Nel caso di ampliamento volumetrico inferiore al 20%, esempio piano casa, di un edificio esistente è possibile accedere al super bonus 110? Se sì per il calcolo incidenza il 25% delle superfici disperdenti da isolare, occorre fare riferimento all'edificio prima dell'ampliamento o si devono considerare anche le nuove superfici?
3.1. Allora nel caso di un ampliamento come quello prospettato in figura l'ampliamento non può accedere le spese relative all'ampliamento sono a carico di chi sostiene le spese. Quindi in quel caso si prende in considerazione il volume iniziale i calcoli si fanno sempre sul volume iniziale. Anche per la verifica del 25%.
4. Impianto di riscaldamento - L'Agenzia delle Entrate ha più volte chiarito che i lavori sono agevolabili con super bonus solo se eseguiti su edifici già dotati di impianto di riscaldamento. L'impianto esistente di necessariamente funzionare? Se ho un camino in una sola stanza può succedere per tutta L'unità immobiliare anche se non ad esempio una ventilazione forzata?
4.1. Allora su questo c'è stato un chiarimento che dice che l'impianto può essere o funzionante o comunque riattivabile anche con manutenzione straordinaria e quindi anche un impianto che necessita di qualche intervento. E’ chiaro che questo succede con abitazioni non usate di recente, dismesso dove ci sono stati problemi, e quindi c’è la necessità di riattivarlo, addirittura ci sono casi di ammissibilità di edifici collabenti. Però anche anche in quel caso bisogno dimostrare l’esistenza di un impianto termico. Per quanto riguarda il camino in una sola stanza eccetera. Il camino sicuramente è un impianto e rientra nella definizione di impianto di climatizzazione invernale. Nella nuova definizione di impianto di climatizzazione data dal decreto legislativo 48 ci sono diciamo alcune novità e cioè non c'è più il limite sulla potenza minima. Tutti i vettori energetici sono ammessi. Però deve essere qualcosa di fisso quindi è qualcosa di ..non posso consegnare l'impianto una stufetta elettrica o una qualcosa che è trasportabile. Ma deve essere una cosa che caratterizza quell'edificio. Circa la potenza però leggendo la circolare 24 si dice che gli ambienti devono essere riscaldati quindi deve essere un sistema in grado di riscaldare gli ambienti di quella abitazione. Questo è nelle nelle determinazioni nella nella perizia dell'assicurazione che farà il tecnico che dovrà di fatto accertare che ci siano quelle condizioni.
5. Fotovoltaico già esistente - Se un impianto fotovoltaico già esistente posso affiancarlo da uno nuovo? O meglio, posso cambiarlo con uno nuovo quindi come intervento trainato?
5.1. Si , non è impedito. Quidni non è impedita la realizzazione di nuovo impianto fotovoltaico quando già ne esiste uno.
6. Esistono vincoli di terzietà tra committente progettista direttore dei lavori impresa? Nel senso che potrebbero essere parenti o addirittura il tecnico stesso che può fare la progettazione dei lavori di casa propria o affidare all'impresa che è suo cugino o suo fratello ad esempio?
6.1. Non credo che ci siano impedimenti. Però su questo arriverà presto un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. e’ una questione prettamente fiscale. Pompe di calore avuto modo rapidamente di parlare con l'ingegnere prima di questa questione nell'allegato F c'è qualchecosina da sistemare lo faremo presente al Ministero e cercheremo di sistemare qualcosina c'è un problema in merito al?EER quindi all'efficienza delle pompe di calore reversibili quelli quelli che fanno raffrescamento e quindi insomma questa questione non abbattiamo adesso ne parleremo di fatto ci saranno sicuramente delle piccole modifiche che possono esserci delle piccole cose nel decreto del mese da rivedere. APE convenzionale edificio unifamiliare - Questa è una domanda mia la faccio io perché ho dato un'interpretazione ma vorrei avere la certezza. Il decreto requisiti Ecobonus definisce APE convenzionale espressamente la definisce per edificio plurifamiliare credo che le stesse regole per il calcolo quindi considerare servizi energetici solo presenti nella condizione ante debbano essere adottate anche per gli edifici unifamiliari ad esempio una vignetta qualcosa del genere. Così come l'APE convenzionale sempre a firma del tecnico quindi il direttore lavori o il progettista, debba valere anche per lei unifamiliare. Conviene su questa conclusione? E’ così. L’APE determina la classe energetica tenendo conto non dei servizi energetici reali ma soltanto considerando quelli che erano presenti all'inizio. Ciò non significa però che nel fare i calcoli servizi energetici presenti li trascuro perché si possono influenzare l’un l’altro, ma nella determinazione della classificazione quando passo Ep globale prende in considerazione soltanto i negozi presenti prima dell'intervento. Soltanto per attestare il delle due classi poi per tutto il resto farò un'ape normale. Poi ci son APE normali regionali ecc ecc. Quindi abbiamo definitivamente chiarito che il concetto di ape convenzionale lo troviamo anche all' edificio unifamiliare.
7. Nel 110% posso sostituire una caldaia e i pannelli solari termici che sono ancora nei 10 anni di detrazione fiscale risparmio energetico?
7.1. Non è vietato. Ovviamente devo migliorare e a un sistema più efficiente. È chiaro che il sistema che si fa a installare deve essere più efficiente perché se non si produce un risparmio energetico. L’intervento non è ammissibile ecco perché uno dei motivi per cui per singolo intervento viene chiesto anche il valore del risparmio e anche questo faccio un esempio se io tolgo pannelli solari per mettere altri pannelli solari dov'è il guadagno? Probabilmente non C'è se l’efficienza è la stessa
7.2. ( qui mio discroso biomassa) Se tolgo un camino che alimentato a biomassa e ci metto una caldaia a condensazione alimentata a metano siamo sicuri che c'è un risparmio energetico probabilmente no. E quindi l'intervento non è ammissibile. Quindi intervento per intervento vanno fatte queste valutazioni. Sì quindi possiamo concludere che è possibile effettuare interventi anche già realizzati nel corso degli ultimi anni. Il DM e 2 DM del 6 agosto un mese in una delle botte iniziali ricordo che prevedeva una limitazione che l'intervento non deve essere stato realizzato negli ultimi 10 anni però poi probabilmente nella nella nella versione finale è scomparsa. Quindi di fatto io adesso posso sostituire gli infissi che ho sostituito l'anno scorso purché rispettino le trasmittanze del o meglio… ATTENZIONE !!! non funziona gli infissi….. quando vado a fare questa operazione la procedura mi chiede qual è il valore della trasmittanza degli infissi e si fa una verifica per vedere se la trasmittanza è superiore a quella lì se l’infisso è già buono non lo puoi sostituire E per ogni singolo intervento bisogna indicare qual è il risparmio energetico.
8. Per il bonus facciate ove non si supera il 10% per gli intonaci non viene necessità dell’asseverazione giusto?
8.1. Allora ove non si superi il 10% del rifacimento dell'intonaco e quindi è un intervento di semplice pulitura e finitura non c'è bisogno neanche di trasmettere nulla ad ENEA e quindi non si ricade nella separazione di cui al punto 13 1 dell'allegato A. Però probabilmente l'Agenzia delle Entrate pretenderà comunque un asseverazione qualora si ricorra alla cessione del credito o allo sconto in fattura. Siccome in l'articolo 121 del decreto ha previsto l'estensione anche gli interventi del bonus facciate e agli interventi e alcuni interventi anche relativi al ristrutturazioni edilizie manutenzione straordinaria e agli interventi di semplice installazione di impianti fotovoltaici qualora vengono fatti disconnessi e che quindi che non fruiscono del 110%. Ci sono quindi una serie di interventi per riguardo per le spese sostenute nel 2020 2021 comunque è possibile fruire della cessione del credito o dello sconto in fattura.
9. Per impianto funzionante e riattivabile e inteso anche un impianto con termosifoni mancanti?
9.1. Si se manca qualche radiatore e con manutenzione straordinaria lo si re-inserisce si.
10. In presenza di una controsoffittatura di tipo leggero per motivi estetici a l di sotto del solaio di copertura quest'ultima è considerabile come superficie disperdente quindi l'isolamento lo posso applicare al controsoffitto rifacendo quest'ultimo o devo necessariamente intervenire sul solaio di copertura?
10.1. Può anche farlo sul controsoffitto ovviamente poi volumi da prendere in considerazione per ricambi Italia saranno quelli che derivano da questa applicazione di di questo controsoffitto Insomma quindi posso considerare il controsoffitto a mo' di solaio che delimita un volume disperdente che contribuisce anche minore dispersione
11. Se abbiamo un condominio con edifici giuntati quindi imma giniamo un cond ominio costituito da due particelle (quindi mag ari un sup ercondominio) è cos tituito da due edifici giu ntati tra di loro di fatto sono due edifici ai sensi del DP R 412/93 tra di loro gi untati quindi di fatto c'è vu oto c'è aria esterna tra di lo ro anche se di pochi cm. Si considerano in maniera s eparata ai fini del calcolo q uindi APE convenzionale e a i fini della comunicazione E nea l'amministratore doveva fare due comunicazioni pur essendo un unico condominio con lo stesso codice fiscale? Come si comporterà l'amministratore?
11.1. Si ragiona per fabbricato quindi si fanno 2 APE e due comunicazioni. Quindi andranno fatte singolarmente su ciascun fabbricato ma attenzione alle condizioni al contorno caso per caso.
12. Riduzione delle finestre - E’ p ossibile accedere al super b onus in caso di serramenti e dimensioni ridotte r ispetto a quelle p reesistenti anche se ti v oglio cm a causa di c omprovati motivi tecnici d al cappotto per risolvere i ponti termici vorrei ridurre di alcuni centimetri la dimensione delle finestre per non intervenire sulla piattabanda del muro o per avere magari problemi creando indebolimenti strutturali. E’ possibile farlo?
12.1. In questi casi sicuramente sì
13. Deposito riscaldato - C'è un fabbricato composto da 3 appartamenti 2 garage ed un deposito tutti autonomamente accatastati. Il deposito risulta scaldato da camino a legna focolare aperto accatastato come C/2 ma regolarmente regolare dal punto di vista urbanistico e ad uso esclusivo dell'appartamento sovrastante. Volendo intervenire su tutto il fabbricato con un cappotto termico devo limitarmi alle facciate corrispondenti alle abitazioni oppure visto la presenza del camino posso estendere il cappotto anche alle facciate relative al deposito Inoltre per il deposito riscaldato potrei sostituire l'impianto esistente camino con impianto riscaldamento a pavimento relativo a pompa di calore
13.1. Questa è una domanda un po' trabocchetto che preclude fa intravedere il fatto che questo deposito in realtà dovrà cambiare destinazione d'uso diventare residenziale perchè altrimenti non si capisce perché in un deposito doveva metterci del materiale da conservare, perchè lo dovrei riscaldare e per giunta con un sistema a pavimento. Quindi di solito i depositi non dovrebbero neanche essere riscaldati, e questo è già espressamente previsto da alcune leggi regionali. Nel caso in cui sia un deposito o comunque una destinazione diversa dal residenziale comunque già riscaldata tuttavia è possibile considerarlo come ambiente riscaldato e quindi trattarlo come tale. Per quanto riguarda per quanto riguarda la coibentazione delle pareti esterne si agisce ed è e sono incentivabili tutto ciò che viene fatto sulle pareti disperdenti. In genere quando si agisce in un condominio si prendono nel calcolare i limiti della spesa massima ammissibile si prendono in considerazione tutte le unità immobiliari presenti compreso le pertinenze e destinazioni d'uso differenti per un semplice motivo, perché tutti le unità immobiliari partecipano alle spese sempre relative alla coibentazione delle superfici disperdenti. Potrebbe anche esserci caso in cui il proprietario di un box in quanto parte comune interviene proprietario comune della facciata interviene sulla facciata, pur potendo succedere che quell' intervento non riguarda il suo box. Questo è il senso.
14. Unità immobiliare non riscaldata - L'ipotesi di cappotto esterno come intervento trainante in condominio. Come comportarsi se solo alcune unità immobiliari non sono dotate di impianto di riscaldamento. Come procedo per l'ape convenzionale?
14.1. Si esegue il cappotto. Le unità, probabilmente ovviamente lo si farà su tutto su tutte le facciate o su quelle sulle quali si interviene. Le unità immobiliari non riscaldate non fruiranno del superbonus ma potranno fruire delle detrazioni fiscali relative alle ristrutturazioni - ( se residenziali!!!! aggiungo io) Quindi in ogni caso manutenzione ordinaria o straordinaria sulle parti comuni il 50% è assicurato. Per quanto riguarda l’APE prendo sempre in considerazione tutto l'intero edificio la parte non riscaldato la considero nella classificazione energetica con i criteri previsti dal decreto-legge 6 giugno 2015 cioè mettendo come impianti gli impianti di riferimento cioè caldaia condensazione con rendimenti di riferimento per quanto riguarda i sistemi di regolazione emissione e distribuzione così come si fa in genere e quindi faccio l’APE con lo stesso criterio. Quindi questo è un chiarimento molto interessante perché abbiamo capito che per un edificio condominiale dove non è possibile usufruire del 110 è assicurato il 50 ricordiamoci di tenere contabilità separate quindi fondamentale portare due contabilità separate. Così come quando l’incidenza del residenziale e minore uguale al 50% su tutte le altre unità immobiliari si possono applicare la detrazione del 50%.( ATTENZIONE VALE PER residenziali quindi no!!!! aggiungo io) In questo caso sempre contabilità separate.
15. Fotovoltaico su pertinenza - Posso realizzare l'impianto trainato quindi fotovoltaico su una pertinenza del mio edificio ad esempio un deposito che offre una migliore esposizione solare?
15.1. Sì. Infatti si parla di edifici ai sensi del DPR 412
16. Sostituendo l'impianto termico costituito da pompa di calore aria aria minore di 5 kilowatt che fino a poco tempo fa non erano nemmeno considerati impianti come posso dimostrarne la preesistenza?
16.1. Allora che non erano considerati impianti non era vero. perché quei 5 kW non si riferivano alle pompe di calore bensì si parlava di potenza termica al Focolare quindi erano soltanto apparecchi a fiamma. In quel caso è un impianto anche questo impianto a rigore dovrebbe essere scritto all'interno della sezione previsto dal libretto di impianto secondo il decreto del 10 febbraio 2014 e a rigore anche essere registrato dei catasti regionali degli impianti termici. Se questo non è avvenuto lo si può sempre fare al limite si paga una sanzione amministrativa in ogni caso il tecnico che va a fare questo sopralluogo acquisirà la documentazione necessaria anche fotografica per dimostrare che quella casa è dotata di impianto termico.
17. Se un climatizzatore è presente ma non funzionante con dichiarazione di riattivabilità a seguito di manutenzione straordinaria va comunque inserito nell APE?
17.1. Si viene considerato riattivabile e quindi è come e quindi nel calcolo della APE ante considero quella situazione e ci metterò l'efficienza dei sistemi... di quando vado a fare il calcolo energia primaria da metterla anche lo faccio considerando quell' intervento quel impianto funzionante perché riattivabili altrimenti non potrei neanche caratterizzarlo certo.
18. Per un condominio l'asseverazione comprende sia gli interventi trainanti comuni che trainati privati oppure bisogna fare altrettanto e asseverazioni per i tre nati a nome di ogni proprietario?
18.1. No no no l'asseverazione ai sensi dell'articolo 19 cioè del super Ecobonus detrazione fiscale è unica perché l'attestato di prestazione energetica che dimostra il doppio passaggio di classe e unico e all'interno di questi documenti vanno presi in considerazione tutti gli interventi trainanti e trainati.