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Ing Prisinzano EDILCLIMA da Mind Map: Ing Prisinzano EDILCLIMA

1. 1) APE convenzionale post intervento in caso di demolizione e ricostruzione non fedele alla sagoma originale

1.1. Il superbonus 110% ammette che sia disponibile questo incentivo anche per gli interventi di demolizione e ricostruzione quanto stabilito dalla legge 77 2020 e non abbiamo nessun dubbio su questo. Se andiamo però a vedere alla definizione di demolizione e ricostruzione che dà il testo unico dell'edilizia ci rendiamo subito conto che sono ammessi a questo tipo di definizione anche quegli interventi che vanno a modificare la sagoma e quindi includono anche degli ampliamenti. Quindi a questo punto cosa succede nel momento in cui modifico la sagoma nel momento in cui la amplio quindi la ricostruzione non è fedele potrei anche spostare delle finestre, come mi comporto nell'APE post interventi nell’APE convenzionale?

1.1.1. L'APE va redatto tenendo conto della situazione finale. Potranno essere anche cambiamenti rispetto alle aperture quindi serramenti che vengono spostati finestre balconi che vengono spostati. Però anche questi a causa anche del differente orientamento ho delle differenti dimensioni rispetto a prima hanno sicuramente un contributo e influenzano il risultato finale in termini di classificazione energetica. Quindi anche come dire lo spostamento di un'apertura da nord a sud può avere anche un'influenza positiva sul risultato finale per quanto riguarda l'efficienza energetica. Quindi bisogna fare l’ape nella situazione reale finale e fare il confronto con quanto succedeva prima.

2. 2) APE convenzionale in presenza di ampliamenti, distinzione tra ampliamenti circoscrivibili a un locale e ampliamenti ad esempio dovuti al rifacimento di una copertura.

2.1. Nel momento in cui però la demolizione e ricostruzione implica un aumento di volumetria rispetto alla situazione ante intervento la sagoma che io ho aggiunto in ampliamento va conteggiata o non va conteggiata nell’ape?

2.1.1. In questo caso sì perché non c'è proprio un termine di confronto quindi si considera la classe energetica iniziale e finale con una condizione che ovviamente il paragone va fatto prendendo in considerazione gli indici di prestazione energetica relativi ai servizi energetici che erano presenti prima dell'intervento. Gli eventuali servizi aggiuntivi si presuppone così che vengono realizzate nel rispetto di quanto previsto dal decreto requisiti minimi.

2.2. Sì ma in realtà il vero dubbio è, nel momento in cui io ampliando aggiungo nuovo volume quindi aggiungo per esempio una stanza in più è un volume che prima non c'era. Questo volume va scomputato dall'incentivo perché non essendo…..

2.2.1. Allora attenzione, bisogna distinguere: - se è una demolizione e ricostruzione che prevede un aumento di volume è dovuto anche a problemi di adeguamento sismico e comunque se è ammissibile ed è all'interno, cioè tutto rientra all'interno di una ristrutturazione o meglio ad un intervento di ristrutturazione, questi interventi sono ammessi, e in questo caso si fa l'ape per quello….. tenendo presente la situazione finale e quindi faccio ape finale ed ape iniziale e confronto iniziale e finale prendendo sempre in considerazione gli indici di prestazione energetica relativa ai servizi presenti prima. Il confronto lo faccio così - cosa differente invece se ho un intervento che prevede l'aggiunta di un corpo, l'aggiunta di un elemento edilizio in più che prima non c'era ma senza demolizione e ricostruzione. In questo caso la cosa differente. Perché qui il criterio può essere quello di considerare le superfice di separazione tra l’esistente e il nuovo come elementi eventualmente non più disperdenti. Il confine di separazione tra questo superficie che può essere anche ideale non è più disperdente perché separa due ambienti alla stessa temperatura.

2.3. Quindi riassumendo se io faccio un piccolo ampliamento quindi non in demolizione e ricostruzione aggiungo una volumetria o una stanza nell'ape post quella volumetria non la conteggio e la superficie di separazione dal corpo esistente verso questa parte avviata diventa un oggetto non disperdente.

2.4. Questa applicazione ad esempio si può estendere anche al caso di rifacimento di una copertura dove li faccio aspetto e lo faccio un pochino più alto per esempio in questo caso?

2.4.1. Però qual è l'elemento di separazione prima non c'è? Questo caso sempre che in questo caso non si configura una vera e propria….. Questo è un caso un po' un po' difficile probabilmente si tratta di piccoli aumenti i piccoli aumenti senza…. conviene magari fare l’ape riferito sempre all’intero... alla situazione finale. Siamo in discorsi proprio al limite…

2.5. Teniamo presente che nel calcolo della classe ogni edificio quello si confronta con il suo edificio di riferimento, per cui anche nel momento in cui aggiunto un volume lo avrò anche nel suo edificio di riferimento.

3. 3) La sostituzione del generatore, quando questo serve anche la nuova parte ampliata, ammette il superamento del 10% della potenza del generatore esistente?

3.1. Ora nel momento in cui ho aggiunto un ampliamento e sempre sfruttando il 110% ho inserito un nuovo generatore di calore. Questo nuovo generatore di calore non serve solo la parte esistente ma anche quella ampliata. Possono in questo caso i professionisti andare in deroga rispetto a quella famosa comma 10.1 del decreto requisiti tecnici che dice che non si può superare di più del 10% la potenza del generatore sostituito?

3.1.1. Quel 10% è prevista a parità di volume riscaldato quindi se c’è un aumento di volume riscaldato è chiaro che il dimensionamento va fatto secondo la UNI 12831 quindi se è giustificato perchè no?. Poi è stata inserita un altra cosa… in questi casi generalmente si tratta di impianti autonomi e in questo caso la potenza specie se si tratta di generatori combinati fino a 35 kW si possono installare senza questa verifica. Siccome in una monofamigliare 35 kW probabilmente non ci vorranno ma siamo ben al di sotto questo valore in realtà non può capitare.

4. 4) La sostituzione del generatore, quando nello stato di fatto ho un camino. Perchè considerarlo impianto, quale potenza considerare.

4.1. Forse può capitare nel momento in cui ci sono magari dei generatori esistenti un po' al limite della definizione come nel caso di stufe e camini di cui in effetti non c'è neanche una definizione vera e propria della della potenza

4.1.1. Stufe camini e quant'altro certo bisogna in alcuni casi non c'è quindi bisogna determinarla facendo ricorso a dati di letteratura. Insomma facendo una ricerca sulle dimensioni e capire qual è la potenza ma per le civili abitazioni ripeto se lei ha una caldaia fino a 35 kW non ha problemi. Per quanto riguarda i camini l'importante che siano impianti fissi non stufette trasportabili deve essere qualcosa che deve caratterizzare l’edificio. Per quanto riguarda quelli cammini attenzione perché se da un lato il camino è impianto termico a tutti gli effetti se lo sostituisce se viene sostituito bisogna stare attenta una cosa che probabilmente poi si potrebbe avere difficoltà in termini di guadagno e due classi energetiche perchè si parte da fonte rinnovabile e quindi poi…. forse con pompe di calore con cop molto elevato. Il camino deve essere giudicato sufficiente a scaldare gli ambienti e nelle vecchie abitazioni si trovava più di un camino.

5. 5) Alcune considerazioni riguardo le molte indeterminatezze e alle difficoltà dei professionisti

5.1. Quello che posso dire è che sento tanta paura da parte dei professionisti paura di sbagliare perché ci sono tantissime eccezioni che sono spesso gestite o tramite faq o tramite i quesiti via mail è tutto quello che si può fare in questo momento ma cosa si sente di dire questi professionisti così preoccupati?

5.1.1. Di agire con coscienza e professionalità perché purtroppo in una materia così complicata prevedere tutto è complicato. Per cui partiamo da un articolo di legge che ha definito per sommi capi quelli che erano gli interventi, poi ci si appoggia a quella che è tutta la casistica che è stata affrontata con l'ecobonus dal 2007 ad oggi. Però poi la realtà riesce sempre a superare qualsiasi previsione. La difficoltà sta proprio in questo.. nel definire tutti i casi che si possono presentare. Però agendo con coscienza la soluzione il tecnico la trova con coscienza e professionalità. Quello che bisogna evitare è che a volte si inventano forzature che non stanno né in cielo né in terra questo no questo no. La difficoltà sta nel fatto… il problema è che adesso tecnico è fortemente responsabilizzato perché poi deve asseverare. Probabilmente lo spauracchio non esce tanto nell'interpretare ma nel fatto che poi deve asseverare. Sa che sarà sottoposto a controllo campione però dietro c'è sempre la possibilità che quel lavoro sottoposto a controllo e questo probabilmente fa nascere una maggiore attenzione.

5.2. Certamente perchè poi la perdita dell'incentivo e quindi è pesante e forse non è così tranquillizzante avere una risposta a un quesito ovviamente da un tecnico ENEA che per quanto autorevole….

5.2.1. Purtroppo... ma c'è un altro aspetto... perché un tecnico Enea che risponde, risponde in base alla convinzione che si forma leggendo una domanda che spesso anche nella formulazione può essere carente non precisa e quindi necessariamente anche la nostra risposta non può essere una sentenza perché non siamo di fronte.. giudichiamo in base a una richiesta più o meno precisa...in realtà non giudichiamo , esprimiamo un nostro parere perché la difficoltà che ha il tecnico le abbiamo pure noi e rispondiamo in base alla nostra esperienza ed allo studio che abbiamo fatto dei provvedimenti, però non le nascondo che anche il nostro è un lavoro pieno di difficoltà.

5.3. Perché anche noi abbiamo un servizio di assistenza tecnica che chiaramente risente del personale risposta del tecnico che risponde non è sempre semplice. L’augurio con cui la saluto è quello che tutte questi dubbi vengano magari convogliati in una serie di FAQ sempre più ufficiale in un certo senso?

5.3.1. Proprio in questo senso stiamo preparando e abbiamo preparato una serie di FAQ altre sono in preparazione. E anche lì però prima di pubblicarle chiediamo il consenso anzi l'approvazione da parte del ministero dello sviluppo economico e dell’agenzia delle entrate proprio per evitare che ci siano poi pareri che possono risultare non precisi. Cerchiamo la massima attenzione prima di uscire ufficialmente con qualcosa di scritto. Perchè è differente.. la FAQ ufficiale ovviamente ha una valenza differente rispetto alla risposta data in fase di assistenza per quella è una cosa comunque mi dice interpretativa secondo quello che interpretrazione che dà il collega nel leggere una richiesta. Altra cosa è quando ha definito e pubblicato come FAQ.

6. DA INGEGNO - Demolizione e ricostruzione: come compilare l'APE

6.1. Nel caso ci si trovi davanti a un caso di demolizione/ricostruzione di un edificio che in origine era dotato di impianto termico, ma che aveva ambienti non riscaldati (soffitta, cantina, garage), se il progetto prevede il recupero a fini abitativi di tali vani, come si deve eseguire il confronto tra APE pre e APE post?

6.1.1. «In questo caso occorre fare una precisazione: se c’è il recupero di alcuni ambienti che prima avevano una destinazione d’uso differente, quindi diversa dalla categoria A, è possibile accedere al Super Ecobonus purché nella richiesta del titolo edilizio sia dichiarato il cambiamento di destinazione d’uso. Su questo argomento c’è una FAQ sul sito dell’Agenzia delle Entrate, ovviamente tutti gli altri requisiti devono essere osservati».

6.2. Che significa?

6.2.1. «Sono ammissibili solo se inizialmente erano riscaldati. Per quanto riguarda l’APE, occorre tenere conto se gli ambienti sono ammissibili alla detrazione e a quel punto si fa l’APE complessivo. Se invece gli ambienti recuperati non sono ammissibili, si prenderà in considerazione il volume iniziale e se poi nello stato finale quegli ambienti risulteranno civile abitazione e quindi riscaldati, le superfici di separazione tra il volume esistente e quello degli ambienti recuperati, non saranno più queste superfici considerate superfici disperdenti, quindi sarà sempre riferito al volume iniziale, ma con questo accorgimento».