1. Detrazioni Fiscali 50%
1.1. L’innalzamento delle detrazioni fiscali del 36% al 50% vale dal 26 giugno 2012 al 30 Giugno 2013. Dal 1 Luglio 2013 le detrazioni fiscali del 50% torneranno al 36%.
1.2. Per le detrazioni fiscali del 50% (ex 36%) non ci sono limiti di trasmittanza termica dei serramenti in funzione della zona climatica o altre condizioni tecniche da rispettare per i serramenti.
1.3. Non è più necessario inviare nessuna comunicazione preventiva al Centro Operativo di Pescara dell’Agenzia delle Entrate.
1.4. Per accedere alle detrazioni fiscali 50% (ex 36%), l’intervento di sostituzione dei serramenti nelle singole unità immobiliari residenziali NON deve configurarsi in un intervento di manutenzione ordinaria.
1.4.1. Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo se riguardano le parti comuni di edifici residenziali (es. il vano scala).
1.4.2. Spetta ai singoli Comuni stabilire se l’intervento di sostituzione dei serramenti rientra nella manutenzione ordinaria oppure straordinaria.
1.4.3. La manutenzione ordinaria non prevede l’avvio di nessuna pratica amministrativa comunale.
1.5. La manutenzione straordinaria prevede invece l’avvio di una pratica amministrativa stabilita dal Comune (per esempio la Comunicazione di Inizio Attività Edilizia Libera).
1.5.1. Si suggerisce di consigliare ai propri clienti di verificare con l’Ufficio Tecnico del proprio Comune come viene considerato l’intervento di sostituzione dei serramenti.
1.5.2. Se la sostituzione dei serramenti è contestuale a un intervento di ristrutturazione non ci sono problemi perché sicuramente deve essere stata avviata una procedura amministrativa comunale.
1.6. Tutte le informazioni sugli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi alle detrazioni fiscali 50%
2. Detrazioni Fiscali 65%
2.1. L’accesso alle detrazioni fiscali del 65% è indipendente da come si configura l’intervento di sostituzione dei serramenti (manutenzione ordinaria, straordinaria, ecc.).
2.2. Tutte le informazioni sulle detrazioni fiscali 55%
3. Limiti di trasmittanza termica previsti dal D.Lgs. 311/06
3.1. I limiti di trasmittanza termica previsti dal D. Lgs. 311/06 (e succ. mod.) rimangono validi in quanto indipendenti dalla volontà o meno dei contribuenti di accedere alle detrazioni fiscali del 50% (ex 36%) oppure del 55%.
3.2. I limiti di trasmittanza termica del D.Lgs. 311/06 (e succ. mod.) sono funzione dell’ambito di intervento in cui si configura la sostituzione di serramenti (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ecc.).
3.3. Il D.Lgs. 311/06 non si applica agli interventi di manutenzione ordinaria.
3.4. Chi non accede alle detrazioni fiscali oppure accede alle detrazioni fiscali del 50% (ex 36%) deve comunque rispettare i limiti di trasmittanza termica del D.Lgs. 311/06 (e succ. mod.), se la sostituzione di serramenti si configura in un ambito di intervento diverso dalla manutenzione ordinaria (manutenzione straordinaria, ristrutturazione, ecc.).
3.5. Chi accede alle detrazioni fiscali del 55% rispetta automaticamente i limiti di trasmittanza del D.Lgs. 311/06 (e succ. mod.) perché i limiti imposti dalla Legge Finanziaria sono più severi.
3.6. Se la Regione in cui si opera ha recepito il D.Lgs. 311/06 con proprie disposizioni legislative territoriali è necessario verificare per quali ambiti di intervento si prescrivono dei limiti di trasmittanza da rispettare.
3.7. Tutti i limiti di trasmittanza termica, compresi quelli per accedere alle detrazioni discali del 55%
3.7.1. DM 11 marzo 2008 coordinato con Decreto 26 gennaio 2010