1. In questi mesi è stata una delle domande più gettonate
1.1. POSSO DETRARRE LA VMC ?
1.1.1. SI
1.1.2. NO
1.1.3. COSì COSA' ECC ECC
1.2. PETIZIONE ONLINE
1.3. Video pubblicato il 1 luglio
1.3.1. POSSO DETRARRE LA VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA Superbonus 110% - VMC - ECOBONUS - BONUSCASA
2. Non parliamo più di % !!!!!!!
2.1. BONUSCASA
2.2. ECOBONUS
2.2.1. Detrazioni fiscali del 50%-65% – 70% – 75% – 80% – 85% per interventi di efficienza energetica di vario tipo.
3. Qui una risposta di ENEA di aprile 2020
3.1. DOMANDA PROFESSIONISTA ******************************** Buongiorno, vorrei sapere se la sola l’installazione di VMC centralizzati o puntuali (senza fare altri lavori di riqualificazione o ristrutturazione, se non le opere in cartongesso necessarie all'impianto) possono essere incentivati al 65% o al 50% , essendo impianti che riducono i consumi energetici dell’edificio. In caso affermativo, in quale categoria rientrano? Mi sembra che non siano inclusi nel Building automation. Grazie RISPOSTA ENEA ******************************* Buongiorno, in relazione al Suo quesito, si ritiene quanto segue. L’intervento non è da solo incentivabile con gli Ecobonus (ex legge 296/2006) giacché non è esplicitamente elencato nel Decreto Edifici. Può essere inserito nel caso in cui si esegua un intervento di riqualificazione globale ai sensi del comma 344 del medesimo Decreto. Per Bonus Casa, in accordo con la lett. h) del DPR 917/86, sono detraibili gli interventi che comportano risparmio energetico. Si ritiene quindi che possano usufruire della detrazione al 50% se è presente un’asseverazione a firma di tecnico abilitato che ne quantifichi il risparmio (ad esempio per recupero di calore). L’intervento non va comunicato ad Enea attraverso il Portale Bonus Casa. Cordiali saluti ENEA - Task force Detrazioni fiscali e normativa per l'efficienza energetica Via Anguillarese 301 - 00123 Roma Detrazioni fiscali - ENEA - Dipartimento Unità per l'efficienza energetica Le risposte, basate sull'esperienza maturata dal nostro gruppo di lavoro, hanno il valore di valutazioni ENEA, che in ogni caso non potranno costituire giurisprudenza.
4. TUTTE QUESTE POSSIBILITA' DI DETRAZIONE RESTANO ANCHE OGGI ESATTAMENTE COME PRIMA
4.1. BONUSCASA ART16-BIS LETTERA H - RISP ENERGETICO
4.1.1. NON ESISTONO INDICAZIONI SULL'ASSEVERAZIONE
4.2. BONUSCASA COMPRESA IN UNA MANUTENZIONE STRAORDINARIA (O SUPERIORE)
4.3. ECOBONUS COMMA 344
4.3.1. OVVIAMENTE NON BASTA LA SOLA VMC
4.3.2. FATTE SALVE LE MODIFICHE SUI REQUISITI DEL 344
4.3.2.1. Decreto requsiti ecobonus 5-10-2020 - ALLEGATO A - finalmente ( chissà quanto dura) riallineato alla legislazione di progettazione!! Chi lo utilizzava il 344 sa che serviva fare il doppio lavoro con norme attuali e norme vecchie
4.3.2.2. 1 Interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti 1.1 L’asseverazione del tecnico abilitato per gli interventi di riqualificazione energetica globale di edifici esistenti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), specifica il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4, dell’Allegato 1 del Decreto Requisiti Minimi.
4.3.2.3. 3.4 Edifici a energia quasi zero 1. Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati: a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati con i valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici; b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
5. E FIN QUI..... ed ora?
6. IMPIANTO TERMICO
6.1. la definizione di “impianto termico” è stata ancora una volta modificata dal DLgs 48/2020:
6.2. Definizione di impianto termico fino al 10 giugno 2020: “Impianto termico è un impianto tecnologico destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore, nonché gli organi di regolarizzazione e controllo. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento. Non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato a energia radiante; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 5 kW. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate” (come indicato nella definizione revisionata dalla Legge 90/2013 art. 2 comma 1 lettera I-trices)
6.3. Pertanto per gli interventi successivi all’11 giugno 2020 si applica la seconda definizione.
6.4. Definizione di impianto termico dall’11 giugno 2020: “impianto termico: impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate.” (come indicato nella definizione revisionata dal DLgs 48/2020)
6.4.1. eventualmente combinato con impianti di ventilazione
7. INTERVENTI - TRAINANTI ART 119 - COMMA 1A - 1B - 1C
7.1. COMMA 1A
7.1.1. ISOLAMENTO TERMICO INVOLUCRO EDILIZIO ( SUP >25% DELLA SUP DISPERDENTE) - sup verticali - orizzonatli - inclinate
7.1.2. 1 UNITA' 50000 EURO
7.1.2.1. Unifamiliare
7.1.2.1.1. chiamiamola UI
7.1.2.2. Unità immobiliare all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendente disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno
7.1.2.2.1. chiamiamola UI indipendente
7.1.3. DA 1 A 8 UNITA' 40000 EURO
7.1.4. OLTRE 8 UNITA' 30000 EURO
7.1.5. ATTENZIONE
7.1.5.1. calcolo scaglionato
7.1.5.2. Ciò implica che, ad esempio, nel caso in cui l’edificio sia composto da 15 unità immobiliari: il limite di spesa ammissibile alla detrazione è pari a 530.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro per 8 (320.000 euro) e 30.000 euro per 7 (210.000 euro).
7.1.6. SPESE PER LE QUALI SPETTA LA DETRAZIONE
7.1.6.1. fornitura e messa in opera di materiale coibente per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
7.1.6.2. fornitura e messa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
7.1.6.3. demolizione e ricostruzione dell'elemento costruttivo;
7.1.6.4. demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti sulle superfici oggetto degli interventi di cui alla presente lettera a);
7.1.6.5. prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi di cui alle superiori lettere da a) a e), comprensive della redazione, delle asseverazioni e dell'attestato di prestazione energetica, ove richiesto, nonché quelle di cui all'articolo 119, comma 15 del Decreto Rilancio.
7.1.7. Materiali isolanti devono rispettare CAM
7.1.7.1. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017.
7.1.7.1.1. dei CAM si deve quindi applicare il solo articolo 2.4.2.9 relativo agli isolanti termici ed acustici che prescrive numerose caratteristiche di prodotto.
7.1.7.2. Il costruttore dovrà garantire il rispetto di questi requisiti con una delle certificazioni di prodotto ammissibili • dichiarazione ambientale di prodotto di tipo III (EPB) rif. Norme EN 15804 ed ISO 14025 • certificazione di prodotto rilasciata da organo di valutazione che attesti il contenuto di riciclato attraverso un bilancio di massa esplicito (ReMade in Italy, Plastica II Vita, …) • certificazione di prodotto rilasciata da organo di valutazione che attesti il contenuto di riciclato attraverso la verifica di una autodichiarazione del produttore secondo ISO 14021 • Ispezione in fase di produzione, in conformità a ISO/IEC 17020
7.1.7.3. Il progettista deve inserire nel progetto i criteri e l’obbligo di verifica a cura dell’esecutore servirà quindi tracciare i materiali isolanti utilizzati per le superfici opache dell’involucro edilizio.
7.1.7.3.1. NON CHE PRIMA NON SERVISSE PER LE ALTRE NORMALI CERTIFICAZIONI - DECRETO COSTRUZIONI
7.1.8. "Legge 10" - Dlgs 192 ed smi
7.1.8.1. dm minimi
7.1.8.1.1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera l-vicies quater) del decreto legislativo 192/2005, si definisce ristrutturazione importante l’intervento che interessa gli elementi e i componenti integrati costituenti l’involucro edilizio che delimitano un volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati, con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio. Ai fini della determinazione di tale soglia di incidenza, sono da considerarsi unicamente gli elementi edilizi opachi e trasparenti che delimitano il volume a temperatura controllata dall’ambiente esterno e da ambienti non climatizzati quali le pareti verticali, i solai contro terra e su spazi aperti, i tetti e le coperture (solo quando delimitanti volumi climatizzati).
7.1.8.1.2. ristrutturazioni importanti di primo livello: l’intervento, oltre a interessare l’involucro edilizio con un’incidenza superiore al 50 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, comprende anche la ristrutturazione dell’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva asservito all’intero edificio. In tali casi i requisiti di prestazione energetica si applicano all’intero edificio e si riferiscono alla sua prestazione energetica relativa al servizio o servizi interessati;
7.1.8.1.3. ristrutturazioni importanti di secondo livello: l’intervento interessa l’involucro edilizio con un incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio e può interessare l’impianto termico per il servizio di climatizzazione invernale e/o estiva. In tali casi, i requisiti di prestazione energetica da verificare riguardano le caratteristiche termo-fisiche delle sole porzioni e delle quote di elementi e componenti dell’involucro dell’edificio interessati dai lavori di riqualificazione energetica e il coefficiente globale di scambio termico per trasmissione (H’T) determinato per l’intera parete, comprensiva di tutti i componenti su cui si è intervenuti. A titolo esemplificativo e non esaustivo:
7.1.8.2. DM req. Minimi = ristrutturazione importante di secondo livello ----> la sup su cui calcolare la % è quella dell'intero edificio FAQ 2.13 MISE
7.1.8.3. superbonus
7.1.8.3.1. l'involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
7.1.8.3.2. VEDREMO IL 25% DI QUALE SUPERFICIE OVVERO SE DELL'INTERO EDIFICO O DELLA SINGOLA UI NEI CASI DI FUNZIONALMENTE INDIPENDENTE
7.1.8.4. Quindi si configurano i seguenti tre casi per il conteggio della percentuale di superficie disperdente:
7.1.8.4.1. Condominio: la % si calcola sull’intero edificio comprensivo di tutte le unità immobiliari
7.1.8.4.2. Edificio unifamiliare UI: la % si calcola sull’intero edificio
7.1.8.4.3. UI indipendente : Unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi: la % si calcola sulla superficie disperdente della singola unità.
7.2. COMMA 1B
7.2.1. VMC ???
7.3. lettera c)
7.3.1. VMC ???
8. ING PRISINZANO ENEA - sempre a titolo personale
8.1. DOMANDA: Ci sono molte domande ing Presenzano sulla questione della ventilazione meccanica. In un edificio condominiale si vogliono eseguire il cappotto termico e il rifacimento dell'impianto. In situazione post-intervento l'impianto verrà dotato di ventilazione meccanica controllata. È possibile portare al 110% anche la ventilazione meccanica installata? Si tratta di intervento trainato per super bonus 110% e quali sono i limiti di spesa o di detrazione da considerare?
8.2. RISPOSTA PRISINZANO ENEA:
8.2.1. La ventilazione meccanica controllata non è prevista, non è un intervento previsto dall’ ecobonus. Quindi se non è prevista dall’ecobonus non può essere neanche un intervento trainato.
8.2.2. D'altra parte, in assoluto, la ventilazione meccanica controllata produce un indice di prestazione energetica assestante - in quell'indice globale che ho fatto vedere poco fa uno di quelli era EPv che è proprio dovuto alla ventilazione controllato.
8.2.3. Quindi di per se il sistema di ventilazione meccanica controllata produce un assorbimento di energia un fabbisogno di energia.
8.2.4. Può succedere però che se questa ventilazione avviene anche con il recupero del calore posseduto dall’aria viziata cioè, prima di espellere l’aria viziata vado a recuperare il calore che in essa contenuto e quindi metto uno scambiatore quindi poi sostanzialmente non la butto fuori calda ma la butterò fuori fredda e quindi avrò un recupero energetico e nel bilancio complessivo verrà fuori un bilancio positivo allora questo potrebbe essere un intervento di risparmio energetico.
8.2.5. Ma attualmente non è previsto.
8.2.6. Ci potrebbero essere casi particolari di ammissibilità laddove si installi per esempio un sistema a pompe di calore con distribuzione ad aria all'interno del sistema distribuzione potrebbe essere compreso anche il sistema di ventilazione meccanica controllata sempre che poi il bilancio energetico sia positivo, perché dobbiamo sempre produrre risparmio energetico, allora in questa fattispecie potrebbe rientrarci anche la ventilazione meccanica.
8.2.7. Però questo è un oggetto di valutazione che stiamo facendo assieme al Ministero dell sviluppo economico per cercare di capirne i contenuti e i limiti di applicabilità.
8.2.8. Stando all'attuale legislazione la risposta quindi è sostanzialmente negativa la ventilazione meccanica controllata non è un intervento espressamente previsto quindi non può essere considerato tra gli interventi trainati.