1. Stabilimenti ed impianti che effettuano stoccaggio dei rifiuti in sia esclusiva o a servizio degli impianti di trattamento di rifiuti (escusi i rifiuti inerti e radioattivi) escludendo i depositi temporanei
1.1. di nuova realizzazione
1.1.1. Si applica interamente il Codice di Prevenzione Incendi (limitatamente a sezione G, S, V1,V2,V3 ed M) + RTV rifiuti
1.1.1.1. in attesa del nuovo DPR 151, non si attiva alcuna proceduta nei confronti del comando VVF.
1.2. esistenti alla data di entrata in vigore (9 novembre 2022)
1.2.1. in assenza di modifiche sostanziali
1.2.1.1. in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sicurezza in caso di incendio rilasciati dalle autorità come previsto da art 38 comma 1 del DL 21 giugno 2013 n°69
1.2.1.1.1. non comporta adeguamenti
1.2.1.2. in possesso di CPI in corso di validità
1.2.1.2.1. non comporta adeguamenti
1.2.2. in presenza di modifiche sostanziali (modifica, ampliamento)
1.2.2.1. Non compatibili con le misure antincendio già in essere
1.2.2.1.1. Si continuano ad applicare le pertinenti norme tecniche di prevenzione incendi e per quanto non disciplinato si applica art 15 comma 3 del d.lgs 8 marzo 2006, n° 139
1.2.2.1.2. Possibile su scelta del responsabile di attività applicare interamente il Codice di Prevenzione Incendi (limitatamente a sezione G, S, V1,V2,V3 ed M) + RTV rifiuti
1.2.2.2. Compatibili con le misure antincendio già in essere
1.2.2.2.1. Si applica interamente il Codice di Prevenzione Incendi (limitatamente a sezione G, S, V1,V2,V3 ed M) + RTV rifiuti